(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 1993)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista  la  legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 ed in particolare
l'art. 21;
   Attesa l'opportunita' di provvedere a regolamentare alcuni aspetti
in  ordine  alle  fattispecie  relative  alla  formazione   ed   alla
presentazione  delle  domande  di  aiuto  da  parte  dei beneficiari,
applicabili di volta in volta in  esecuzione  delle  varie  normative
vigenti nelle attivita' della direzione regionale dell'agricoltura;
   Ritenuto  che  la  documentazione  da  allegare alle domande debba
essere, di norma, quella necessaria e sufficiente  all'individuazione
dei  requisiti  soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione delle
domande ed alla attivazione dei benefici previsti dalle normative  di
settore,  sia  sotto  il  profilo  strettamente  giuridico, sia sotto
quello del merito tecnico-economico;
   Ritenuta la necessita'  di  regolamentare  in  via  transitoria  i
termini  di  presentazione della documentazione a completamento delle
domande pervenute prima della pubblicazione del presente decreto;
   Ritenuto altresi' che  l'amministrazione  regionale  possa  sempre
riservarsi  di  richiedere una ulteriore documentazione necessaria al
fine di un piu' oculato accertamento delle situazioni  sia  in  fatto
che in diritto;
   Sentito  il  parere  del  comitato dipartimentale per le attivita'
economiche e produttive  che  si  e'  espresso  favorevolmente  nella
seduta del 10 dicembre 1992;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 22 del 14
gennaio 1993;
 
                              Decreta:
 
   E'  approvato il regolamento riguardante "Legge regionale 29/1992,
art. 21 -  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e
vantaggi  economici  -  Individuazione  delle modalita' per l'accesso
applicabili    nelle    attivita'    della    direzione     regionale
dell'agricoltura", nel testo allegato al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
   Il presente decreto verra' inviato alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, 3 marzo 1993
 
                               TURELLO
 
 Registrato alla Corte dei conti, il 20 aprile 1993
Atti  della  regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 9, foglio n.
171
                                _____
LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1992, N. 29, ART. 21 - SOVVENZIONI,
   CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI  FINANZIARI  E  VANTAGGI  ECONOMICI  -
   REGOLAMENTO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DELLE  MODALITA' PER L'ACCESSO
   APPLICABILI   NELLE   ATTIVITA'    DELLA    DIREZIONE    REGIONALE
   DELL'AGRICOLTURA.
 
                               Art. 1.
 
   La  documantazione  da  allegare  alle  domande  di aiuto deve, di
norma, essere necessaria e sufficiente a consentire  l'individuazione
dei  requisiti  soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione delle
domande stesse  ed  alla  attivazione  dei  benefici  previsti  dalle
normative di settore sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello
del merito tecnico-economico.