(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 1993) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 ed in particolare l'art. 21; Attesa l'opportunita' di provvedere a regolamentare alcuni aspetti in ordine alle fattispecie relative alla formazione ed alla presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari, applicabili di volta in volta in esecuzione delle varie normative vigenti nelle attivita' della direzione regionale dell'agricoltura; Ritenuto che la documentazione da allegare alle domande debba essere, di norma, quella necessaria e sufficiente all'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione delle domande ed alla attivazione dei benefici previsti dalle normative di settore, sia sotto il profilo strettamente giuridico, sia sotto quello del merito tecnico-economico; Ritenuta la necessita' di regolamentare in via transitoria i termini di presentazione della documentazione a completamento delle domande pervenute prima della pubblicazione del presente decreto; Ritenuto altresi' che l'amministrazione regionale possa sempre riservarsi di richiedere una ulteriore documentazione necessaria al fine di un piu' oculato accertamento delle situazioni sia in fatto che in diritto; Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attivita' economiche e produttive che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 10 dicembre 1992; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 22 del 14 gennaio 1993; Decreta: E' approvato il regolamento riguardante "Legge regionale 29/1992, art. 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazione delle modalita' per l'accesso applicabili nelle attivita' della direzione regionale dell'agricoltura", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 3 marzo 1993 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, il 20 aprile 1993 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 9, foglio n. 171 _____ LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1992, N. 29, ART. 21 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI - REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' PER L'ACCESSO APPLICABILI NELLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA. Art. 1. La documantazione da allegare alle domande di aiuto deve, di norma, essere necessaria e sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione delle domande stesse ed alla attivazione dei benefici previsti dalle normative di settore sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello del merito tecnico-economico.